PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, tutela la salute dei cittadini in quanto fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni utili a prevenire i possibili rischi derivanti dal consumo alimentare di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Art. 2.

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina, organizza e realizza, di intesa con le regioni, le provincie e i comuni interessati nell'ambito dei programmi e delle iniziative in materia di educazione alimentare, campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, dirette in modo particolare agli operatori scolastici e sociosanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione nell'alimentazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Art. 3.

      1. In attesa dell'adozione di una disciplina comunitaria in materia e di una compiuta valutazione del loro impatto sulla salute umana, i prodotti contenti organismi geneticamente modificati non possono essere somministrati nelle attività di ristorazione collettiva, in particolare negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali e negli altri luoghi di assistenza e di cura.

 

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Art. 4.

      1. Al fine di garantire una giusta e corretta informazione dei cittadini, i soggetti gestori delle attività di ristorazione di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi adeguati e idonei, la provenienza dei cibi somministrati.